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Domanda di ammissione all’Associazione Orablu

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*L'iscrizione all'Associazione sarà effettiva solo con il contestuale versamento della quota della tessera

NB: l’anno associativo inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre (Art. 6 dello Statuto).
PRENDI VISIONE DELLO STATUTO DI ORABLU
Statuto Orablu APS
Costituzione, denominazione e sede
Art. 1 – Ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata: “Orablu APS” operante senza fini di lucro essendo vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.
Art. 2 – L’associazione ha sede in Pianoro (BO) in via Nazionale 33. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

Durata
Art. 3 – La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Scopi e attività
Art. 4 – L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017. L’Associazione intende promuovere la cultura dell’olfatto e l’arte del profumo contribuendo a valorizzare una modalità sensoriale normalmente poco conosciuta ed esercitata offrendo occasioni di formazione, confronto e approfondimento.

Art. 5 – L’Associazione intende perseguire la propria missione attraverso attività di utilità sociale quali:

● organizzazione di eventi e festival;

● organizzazione di corsi di formazione e laboratori didattici in scuole e musei;

● organizzazione di concorsi per artisti e nuovi talenti della profumeria;

● pubblicazioni quali libri, riviste e cataloghi;

● realizzazione di documentari e podcast;

● organizzazione di gite e viaggi per i propri associati;

● istituire e gestire, nel rispetto delle prescrizioni di legge che disciplinano la materia, punti di ristoro anche temporanei volti a favorire momenti di ricreazione e di aggregazione degli associati;

● organizzazione di collaborazioni, anche didattiche, con istituzioni pubbliche e soggetti privati, nonché con aziende e professionisti legali alla filiera produttiva del profumo, finalizzate al perseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione.


Potrà inoltre svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati e a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 6 – L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. Tali attività sono deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell’assemblea dei soci.

Art. 7- L’Associazione potrà esercitare attività di raccolta fondi a norma dell’art. 7 del D.Lgs. n.117/2017 realizzando dette attività anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 8 – Potrà, inoltre, compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare, immobiliare che il Consiglio Direttivo riterrà utile per gli scopi sociali compreso contrarre mutui e chiedere finanziamenti.

Art. 9 – Le attività sono svolte dall’Associazione in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Risorse economiche
Art. 10 – L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, serate ricreative, vendita prodotti);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 11 – Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 12 – È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 – L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro 4 mesi.

Art. 14 – Copia del bilancio consuntivo o rendiconto verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione con le modalità di convocazione della stessa. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme e provvedimenti di attuazione.

Membri dell’Associazione
Art. 15 – All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividono le finalità, che attraverso l’adesione all’ente, decidono di perseguirne lo scopo e scelgono di sottostare al presente statuto e agli eventuali regolamenti adottati. I soci hanno tutti stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.

Art. 16 – Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli associati persone giuridiche enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione sociale.

Art. 16 bis – Il numero dei soci è illimitato. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato ed è esclusa la temporaneità della carica associativa, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
Art. 17 – L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. La validità della qualità di associato si considera efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi all’ammissione, deliberare l’eventuale esclusione con provvedimento scritto e motivato e contro la cui decisione è ammesso appello entro 30gg dalla comunicazione formale del provvedimento, all’Assemblea generale che deciderà in occasione della prima riunione.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo, per il tramite del consigliere o dell’associato espressamente delegato, cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

Art. 20 – La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per recesso;
c) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 2 mesi dal termine fissato da
Consiglio Direttivo per il versamento;
d) per esclusione;
e) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
f) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate
dagli organi dell’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento, entro 30 gg dalla comunicazione dello stesso in forma scritta, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. In tale ipotesi, fino alla data di svolgimento dell’Assemblea, il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e degli eventuali corrispettivi specifici versati.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Diritti e doveri dei soci
Art. 21 – I soci hanno diritto a:

– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di soci minorenni il diritto di voto potrà essere esercitato dall’esercente la responsabilità genitoriale, mentre nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
– prendere visione di tutti gli atti deliberativi, i libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia secondo le modalità stabilite con apposito regolamento dall’organo direttivo.

Art. 22 – I soci sono obbligati a:

– osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi;
– astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
– versare la quota associativa annuale;
– contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Volontari
Art. 23 – I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Organi dell’Associazione
Art. 24 – Sono Organi dell’Associazione:

l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
l’Organo di Controllo (organo facoltativo).
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

L’Assemblea
Art. 25- L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da questa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 delega.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’Organo di Amministrazione eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate, con un preavviso minimo di 10 gg rispetto alla data stabilita per l’adunanza, mediante avviso scritto da pubblicare sul sito internet dell’Associazione e trasmettere via e-mail agli indirizzi di posta elettronica forniti dagli associati all’atto dell’iscrizione e inseriti nel Libro Soci.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Art. 26 – L’Assemblea ordinaria:
a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
b) approva il bilancio o rendiconto relativamente a ogni esercizio;
c) stabilisce l’entità della quota associativa annuale e il termine entro il quale la stessa debba essere versata;
d) elegge i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
e) approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea che può garantire la partecipazione degli associati anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l’identità;
f) si esprime sull’esclusione dei soci dall’Associazione;
g) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
h) fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
i) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
j) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Art. 27 – L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione, la trasformazione, la fusione o scissione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti in un apposito Registro.

Consiglio Direttivo
Art. 28 – Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo stesso può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

Il Consiglio Direttivo:

nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario;
cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
predispone bilancio o rendiconto;
delibera sull’eventuale rigetto delle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione non spettanti all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
È convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti in un apposito Registro.

Il Presidente
Art. 29 – Il Presidente, nominato dall’Organo di Amministrazione, presiede lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità e urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Revisore Unico dei Conti
Art. 30 – Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell’Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell’Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

L’Organo di Controllo
Art. 31 – È nominato nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017
L’Organo di Controllo, se nominato:

a) Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
b) Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo funzionamento.
c) Esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
d) Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
e) Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
f) I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Assicurazione dei volontari
Art. 32 – Gli associati e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Scioglimento
Art. 33 – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Rinvio
Art. 34 – Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Norme transitorie
Art. 35 – Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.
Art. 16 – Possono essere soci solo persone fisiche oppure persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli associati persone giuridiche enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione sociale.
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